Tar Calabria: illegittima revoca della concessione per ritardi nei pagamenti se non adeguatamente giustificata
- Scritto da Vincenzo Giacometti
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Ebbene, secondo i giudici, nel caso in questione “non risulta che la P.A. abbia adeguatamente motivato in ordine alla scelta della comminatoria della grave sanzione della revoca della concessione, essendosi limitata al mero richiamo dell’art. 2 del contratto, applicato in modo automatico e meccanicistico, senza alcuna precisazione in ordine alla scelta di escludere l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 35 della precitata legge n. 1293/1957, anche in relazione ai corretti pregressi comportamenti del ricorrente”. Questo perché rimane , comunque, in capo alla Pubblica Amministrazione “l'onere di motivare in ordine alla consistenza, natura e concreta gravità delle stesse, per tal via giustificando la scelta revocatoria a fronte della meno severa opzione dell'irrogazione della sanzione pecuniaria”.